Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 20 giugno 2025 (ud. 29 maggio 2025), n. 23105, Presidente: De Marzo, Relatori: Russo – Cappuccio
In tema di trattenimento dei migranti presso i centri per il rimpatrio siti in Albania, segnaliamo ai lettori l’Ordinanza con cui la Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti:
- se la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e in particolare gli articoli 3, 6, 8, 15, 16, ostino all’applicazione di una disciplina interna, finalizzata al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (art. 3, comma 2, della l. 21 febbraio 2024, n. 14), la quale consente di condurre nelle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo siglato tra Italia e Albania, persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’art. 14, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in assenza di qualunque prospettiva di rimpatrio predeterminata e individuabile;
- se, in caso di risposta negativa al primo quesito, la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e in particolare l’art. 9, par. 1, avente ad oggetto procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, impedisca l’applicazione della summenzionata disciplina interna (legge 21 febbraio 2024, n. 14), la quale consente di disporre il trattenimento, in una delle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c), del migrante destinatario di un provvedimento di espulsione che abbia presentato domanda di protezione.
La Suprema Corte ha chiesto che la questione sia decisa “con procedimento d’urgenza” e nelle more ha sospeso il giudizio “sino alla definizione della questione pregiudiziale”.