La legge 19 luglio 2019, n. 69, dando attuazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di costrizione o induzione al matrimonio o all’unione civile (art. 558-bis c.p.). Nessuna specifica misura è stata invece adottata per garantire che le unioni contratte con la forza possano essere annullate o sciolte, come pure imposto dall’art. 32 della predetta Convenzione. Si pone quindi il problema di individuare il giusto rimedio civilistico all’unione posta in essere per effetto delle condotte costrittive e induttive penalmente sanzionate. Funzionale alla soluzione della questione è la preliminare indagine sul piano penale volta a ricostruire la struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, nonché l’interesse da essa presidiato.
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Law 19 July 2019, n. 69, implementing the Istanbul Convention against violence against women and domestic violence, introduced into our legal system the crime of coercion or induction into marriage or civil union (art. 558-bis of the criminal code). However, no specific measure has been adopted to guarantee that unions contracted by force can be annulled or dissolved, as also required by the art. 32 of the aforementioned Convention. The problem therefore arises of identifying the right civil remedy for the union created as a result of the coercive and inductive conduct criminally sanctioned. Functional to the resolution of the issue is the preliminary criminal investigation aimed at reconstructing the structure and constituent elements of the incriminating case, as well as the interest covered by it.

Dario Buzzelli
Associato di Diritto privato nell’Università G. Fortunato di Benevento

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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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