La previsione del divieto di tortura all’interno dell’ordinamento italiano con la legge 110/2017 ha rappresentato un vero punto di svolta per quanto riguarda l’effettiva tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e ha portato l’Italia ad essere sempre di più un paese democratico. L’introduzione dell’articolo 613-bis del Codice penale però non è stata priva di ostacoli, che hanno portato nonostante tutto all’approvazione di un testo che tutt’ora lascia non pochi punti irrisolti. Il presente contributo si sofferma su un’analisi critica circa l’attualità di tale istituto, esaminando il farraginoso iter di approvazione dell’art. 613-bis c.p. e facendo un confronto con altri Paesi per comprendere al meglio quale fosse in quel momento l’orientamento generale di alcune delle maggiori potenze mondiali sulla criminalizzazione dei fatti di tortura, in modo da valutare in modo più compiuto le scelte operate dal nostro legislatore in sede di redazione dell’art. 613-bis c.p. Ci si soffermerà poi su alcune delle teorie giustificatrici delle pratiche di tortura elaborate della dottrina e sulla moralità o meno del suo utilizzo secondo i diversi orientamenti.
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The introduction of the prohibition of torture within the Italian legal system through Law 110/2017 marked a real turning point regarding the effective protection of fundamental human rights and led Italy to become an increasingly democratic country. However, the introduction of Article 613-bis of the Penal Code was not without obstacles, which, despite everything, led to the approval of a text that still leaves several unresolved issues. This contribution focuses on a critical analysis of the current relevance of this provision, examining the convoluted approval process of Article 613-bis of the Penal Code and comparing it with other countries to better understand the general stance of some of the world’s major powers at the time regarding the criminalization of acts of torture, in order to more fully evaluate the choices made by our legislator in drafting Article 613-bis. The text will then examine some othe justifying theories of torture practices developed by legal scholars and discuss the morality—or lack thereof—of their use according to various perspectives.
Sara Valerio
Dottoressa in Giurisprudenza nell’Università degli Studi Niccolò Cusano
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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.