Il diritto all’affettività nell’esecuzione penale rappresenta un aspetto essenziale della dignità e dell’espressione della personalità dei detenuti, e trova un chiaro fondamento giuridico negli artt. 2, 3, 13, 27 Cost., e nell’art. 8 CEDU, oltre ad alcune norme dell’ordinamento penitenziario. Tuttavia, la declinazione dell’affettività intramuraria, per cui anche della sessualità, risultava limitata dal controllo a vista del personale di custodia, almeno sino alla sentenza n. 10/2024 con cui la Corte costituzionale, tramite una pronuncia “additiva di principio”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia.
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The right to affectivity in the execution of sentences represents an essential aspect of the dignity and expression of the personality of prisoners, and finds a clear legal basis in Articles 2, 3, 13, 27 of the Constitution, and in Article 8 ECHR, as well as in certain provisions of the prison regulations. However, the declination of intra-custodial affectivity, and therefore also of sexuality, was limited by the custodial staff’s on-sight control, at least until sentence No. 10/2024 with which the Constitutional Court, through an “additive ruling of principle”, declared the constitutional illegitimacy of Art. 18 of the prison regulations in so far as it does not provide that the detained person may be allowed to conduct interviews with his spouse, the party to the civil partnership or the person living with him on a stable basis, without the custody staff’s visual supervision.

Anna Pirozzoli
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Roma “Unicusano”

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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