Corte costituzionale, 29 luglio 2025 (ud. 9 luglio 2025), sentenza n. 139 – Presidente Amoroso, Relatore Viganò
In tema di reati ostativi e pene sostitutive alle pene detentive brevi, segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 139/2025 della Corte costituzionale. La Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dal GUP di Firenze e dalla Corte d’appello di Firenze, in relazione all’art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, «laddove la norma prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all’art. 609 bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione d[i] una sanzione sostitutiva» nonché nella parte in cui «non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis, secondo comma, c.p.».
Per il Giudice delle leggi, rientra nella discrezionalità del legislatore sbarrare l’accesso al “beneficio” agli autori di una serie di reati, che vanno dai delitti commessi per finalità di terrorismo all’associazione di tipo mafioso, dalla riduzione in schiavitù al traffico di stupefacenti, fino alla violenza sessuale. Un semaforo rosso che la Corte costituzionale non considera in contrasto con la Carta, affermando però che il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il «preciso dovere» di assicurare a tutti i condannati a pene detentive «condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena».
La Redazione
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