Cass. Sez. VI, 23 giugno 2025 (ud. 12 marzo 2025), n. 23335, Pres. Fidelbo, Est. Silvestri

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 23335, con cui la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, qualora il Giudice di cognizione ritenga ammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva, non può rigettarla unicamente sulla base della ritenuta inidoneità del programma predisposto dall’U.E.P.E., essendo tenuto ad attivarsi, anche mediante l’interlocuzione con tale ufficio, al fine di adottare un trattamento sanzionatorio effettivamente calibrato sulla specificità del soggetto condannato, idoneo a ridurre il rischio di recidiva e a favorirne il reinserimento sociale.
In proposito, la Suprema Corte precisa che: «ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p. è attribuito al Giudice della cognizione il compito di valutare il “se” e il “come” sostituire la pena detentiva, nonché il compito di calibrare la risposta sanzionatoria non solo in termini quantitativi, ma qualitativi». Nel fare ciò, il Giudice gode di ampi poteri discrezionali e può eventualmente confrontarsi con l’U.E.P.E. e con le parti, nonché acquisire ogni informazione utile al fine di costruire un progetto sanzionatorio alternativo al carcere mirato per il singolo imputato.
Dunque, secondo quanto stabilito dalla sentenza de quo, è il Giudice e non l’U.E.P.E., a dover individuare la pena sostitutiva e determinarne il contenuto in relazione alle specifiche esigenze di rieducazione e reinserimento sociale del reo.
Sulla scorta di quanto premesso – conclude la Corte – “non è ammissibile un rigetto della richiesta sulla base della mera inidoneità del programma predisposto dall’U.E.P.E.”, in quanto il giudice dovrebbe comunque verificare “la possibilità di individualizzare la pena in modo diverso rispetto al programma predisposto”. 

La Redazione

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