Corte costituzionale, sent. 13 aprile 2026 (dep. 21 maggio 2026), n. 87 – Pres. Amoroso, red. Viganò
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola.
La Corte ha ritenuto non fondata la questione, sul presupposto che un’interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina censurata già consente al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena in una tale ipotesi, senza che sia necessario l’intervento di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Di conseguenza, la Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione, nel ridurre la pena detentiva di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato, può applicare in suo luogo una pena sostitutiva al condannato.
La sentenza valorizza la ratio della riforma Cartabia, volta a incentivare il ricorso alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, ritenute maggiormente coerenti con la finalità rieducativa della pena e con il principio del minimo sacrificio della libertà personale. La Corte sottolinea, inoltre, che il giudice dell’esecuzione, nel valutare la sostituzione della pena, dovrà verificare in concreto l’idoneità della misura alternativa rispetto alle esigenze di reinserimento sociale del condannato e di prevenzione del rischio di recidiva.
La Redazione





