Informiamo i lettori che sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 è stata pubblicata la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
La suddetta Legge è intervenuta apportando modifiche al codice penale, al codice civile e al Testo unico della Finanza (TUF).
Per quanto concerne le modifiche al codice penale, tra le principali novità, spicca l’introduzione dell’art. 612-quater c.p., rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, che dispone quanto segue: “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
Si è, inoltre, proceduto all’introduzione della circostanza aggravante n. 11 decies all’articolo 61 c.p, che dispone un aumento di pena per “avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.
Il legislatore, infine, ha modificato il testo dell’articolo 294 c.p., rubricato “Attentati contro i diritti politici del cittadino”, introducendo il seguente comma: “La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
Vi sono stati, inoltre, interventi anche in ambito civilistico e finanziario.
In particolare, all’articolo 2637 c.c., che disciplina l’aggiotaggio, è stato aggiunto il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
Infine, all’articolo 185, comma 1, del TUF -d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58- è stato inserito il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
La Redazione





