Il rapporto tra diritto penale e guerra ha da lungo tempo offerto un terreno fertile di riflessione. Le continue riforme legislative hanno prodotto una costante trasformazione del diritto penale, modellata da esigenze diverse—più o meno condivise—legate a specifici momenti storici. Allo stesso tempo, la crisi del sistema punitivo e il ruolo sempre più ampio della norma penale nella società contemporanea hanno caratterizzato il dibattito dottrinale almeno negli ultimi vent’anni. I modelli di giustizia e le scelte in materia di incriminazione hanno costantemente attirato l’attenzione del giurista, soprattutto in relazione ai valori costituzionali e al principio di legalità. Negli ultimi anni, il diritto penale si è confrontato con nuove istanze che hanno cercato di allinearlo a obiettivi emergenti. Il filo conduttore di tali sviluppi è l’esigenza di adeguare il sistema alla ratio propria di ciascun periodo storico, in cui gli interessi collettivi tendono a gravitare attorno a situazioni contingenti che influenzano—fino a determinarle—le scelte di incriminazione. La giustizia penale non deve servire a sostenere le ragioni di uno Stato contro un altro; deve piuttosto ricordarci—proprio attraverso le sue imperfezioni—i limiti al dialogo e alla ragionevolezza imposti dalla stessa nozione di umanità. L’impiego della guerra nell’ambito del diritto penale, sia concepita come reato sia come forma di pena, non potrà mai essere considerato accettabile, poiché riporta in vita una logica di scontro tra civiltà e un modello di criminalizzazione dell’avversario. La vera proposta, dunque, risiede in un ritorno al giuspositivismo, nel quale il concetto di persona non è soltanto una qualità pre-normativa o un portatore di diritti naturali, ma soprattutto un centro di imputazione, vale a dire un nucleo di valori. Ciò che occorre è una Magna Carta internazionale dei diritti fondamentali, capace di stabilire limiti invalicabili entro i quali gli Stati non possano esercitare un potere definitorio o discriminatorio sulle persone.
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The relationship between criminal law and war has long offered fertile ground for reflection. Continuous legislative reforms have produced an ongoing transformation of criminal law, shaped by diverse needs—more or less shared—at specific historical moments. At the same time, the crisis of the punitive system and the expanding role of criminal norms in contemporary society have characterized scholarly debate for at least the past two decades. Models of justice and the choices surrounding criminalization have consistently drawn the jurist’s attention, particularly in relation to constitutional values and the principle of legality. In recent years, criminal law has been confronted with new demands that have sought to align it with emerging objectives. The common thread running through these developments is the need to adapt the system to the prevailing rationale of each historical period, in which collective interests gravitate toward contingent circumstances that shape—even to the point of determining—criminalization choices. Criminal justice must not serve to uphold the claims of one State over another; rather, it must remind us—precisely through its imperfections—of the limits to dialogue and to reasonableness imposed by the very notion of humanity. The deployment of war within criminal law, whether conceived as an offence or as a form of punishment, can never be deemed acceptable, as it revives a logic of civilizational conflict and a model of criminalizing the adversary. The genuine proposal, therefore, lies in a return to legal positivism, in which the concept of the person is not merely a pre-normative quality or a bearer of natural rights, but above all a locus of imputation—that is, a core of values. What is needed is an international Magna Carta of fundamental rights, capable of establishing inviolable boundaries within which States cannot exercise definitional or discriminatory power over individuals.

Paolo Carnuccio
Docente di diritto penale della crisi d’impresa nell’Università di Catanzaro

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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.

Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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