Ai fini della individuazione degli «elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini» il cui deposito è imposto al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 309, co. 5, c.p.p., non assume rilievo la sede in cui l’accusato abbia reso le proprie dichiarazioni, dovendosi riconoscere identico valore, in funzione garantistica, sia a quelle rese in sede di interrogatorio di garanzia, sia a quelle rese innanzi al Pubblico Ministero.
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For the purpose of identifying the “subsequent elements favorable to the person under investigation”, whose submission is required of the Public Prosecutor pursuant to Article 309, paragraph 5, of the Italian Code of Criminal Procedure, the forum in which the accused made their statements is irrelevant, as they must be recognized as having the same value, for guarantee purposes, whether made during the safeguard interrogation or before the Public Prosecutor.
Giuseppe Catone
Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Niccolò Cusano
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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.





