Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 34, Presidente Amoroso, Relatore San Giorgio
Segnaliamo ai lettori recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, n. 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui prevede per il delitto di favoreggiamento della prostituzione la pena della reclusione da due a sei anni, anziché una cornice edittale più mite o la previsione di un’attenuante per i casi di lieve entità. La Corte ha ritenuto che la determinazione del minimo edittale rientri nella discrezionalità del legislatore e che la pena prevista non sia irragionevole né sproporzionata rispetto alle finalità di tutela dei diritti fondamentali e della dignità delle persone coinvolte nel fenomeno della prostituzione.
La redazione





