Corte costituzionale, 7 novembre 2025 (ud. 22 settembre 2025), n. 166 – Presidente Amoroso, Relatore Viganò

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze dell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella l. 13 novembre 2023, n. 159, dichiarandole non fondate.
Le ordinanze di rimessione dubitavano della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 42 Cost., nella parte in cui la modifica legislativa ha esteso la confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p. anche ai reati di lieve entità previsti dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, già esclusi dalla previgente disciplina. Il giudice a quo contestava, inoltre, che la disposizione non limitasse l’applicazione della misura ai soli casi in cui la condotta presenti caratteri di non occasionalità, e che la confisca fosse configurata come obbligatoria, e non facoltativa. In via subordinata, veniva prospettata anche una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, per l’applicazione retroattiva della misura ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma.
La Corte costituzionale ha respinto tutte le censure, ritenendo che l’estensione della confisca allargata anche ai reati di cui all’art. 73, comma 5, non si ponga in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali invocati. La misura, infatti, mantiene natura non sanzionatoria ma di prevenzione patrimoniale, volta a colpire i beni di origine illecita o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, e risponde a esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, ambiti nei quali anche le condotte di minore gravità possono costituire tasselli funzionali a un sistema criminale più ampio.
La Consulta ha escluso che tale disciplina introduca irragionevoli disparità di trattamento o violi la tutela costituzionale della proprietà privata. Si sottolinea, inoltre, che la confisca allargata opera a seguito di una sentenza di condanna e presuppone la verifica giudiziale del nesso tra la sproporzione patrimoniale e l’attività illecita. Si è, inoltre, chiarito che la previsione dell’obbligatorietà della misura non ne altera la natura e non determina un’applicazione automatica, essendo rimessa al giudice la valutazione in concreto dei presupposti richiesti.
Quanto al profilo temporale, la Corte ha ritenuto infondata anche la censura di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. La confisca allargata, in quanto misura di prevenzione patrimoniale e non pena in senso stretto, può legittimamente applicarsi anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma modificativa.
La pronuncia si colloca in continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr. Corte cost., nn. 33/2018, 24/2019 e 115/2021; Cass., Sez. Un., n. 27421/2021), che riconosce la compatibilità della confisca allargata con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei diritti patrimoniali, riaffermando la legittimità del suo impiego anche rispetto ai reati di minore gravità.

La Redazione

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
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