Segnaliamo ai lettori che la Camera dei Deputati, con voto unanime e in concomitanza con la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha approvato in via definitiva la proposta di legge che inserisce nel codice penale il delitto di “femminicidio”.
Di seguito il testo del nuovo art. 577-bis c.p. (Femminicidio):
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.”
Il provvedimento introduce un ampio spettro di modifiche normative.
- Maltrattamenti in famiglia
Per il reato di cui all’art. 572 c.p. è prevista una nuova circostanza aggravante qualora la condotta riproduca le modalità del delitto di femminicidio delineate dall’art. 577-bis c.p. Inoltre, viene istituito l’art. 572-bis c.p., che dispone la confisca obbligatoria dei beni impiegati per commettere tale reato. - Ulteriori circostanze aggravanti
In relazione ad altre fattispecie delittuose, il legislatore introduce un aggravamento della pena qualora i fatti siano realizzati seguendo gli schemi di condotta tipizzati per il reato di femminicidio. - Modifiche al codice di procedura penale
Il testo interviene anche sul versante processuale, prevedendo novità riguardanti:
- la competenza del tribunale in composizione monocratica,
- la comunicazione delle informazioni alla persona offesa,
- la durata delle attività di intercettazione,
- il sistema delle misure cautelari e il patteggiamento,
- i diritti e le facoltà delle associazioni rappresentative degli interessi lesi,
- le modalità dell’esame testimoniale, con l’obiettivo di prevenire forme di vittimizzazione secondaria.
(Tutte le modifiche sono riportate nel dettaglio all’art. 3 della legge.)
- Tutela degli orfani di femminicidio
Sono previste misure specifiche nei casi in cui il femminicidio avvenga all’interno di relazioni affettive. - Monitoraggio e attuazione della normativa
Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni introdotte in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza contro le donne. - Modifiche all’ordinamento penitenziario
Il testo interviene anche sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso. Introduce, in particolare, per le vittime di tali reati, un diritto di essere avvisate dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali.





