Cassazione Penale, Sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 4339 ,Presidente De Amicis, Relatrice Di Nicola Travaglini
Segnaliamo ai lettori che la Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catania aveva condannato una donna per il reato di calunnia, a seguito dell’archiviazione della denuncia dalla stessa presentata per reati sessuali.
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di calunnia, che il decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato non integra automaticamente prova della falsità della denuncia né della consapevolezza dell’innocenza del denunciato.
Ha inoltre ribadito l’autonomia del giudizio per calunnia rispetto a quello relativo al reato denunciato e chiarito che la progressione o la parziale modifica delle dichiarazioni della persona offesa, così come l’assenza di riscontri, non consentono automaticamente di inferire il dolo calunniatorio.
Diversamente opinando, si introdurrebbe una forma di “calunnia presunta”, con il rischio di scoraggiare le denunce delle vittime di violenza sessuale e di esporle a fenomeni di vittimizzazione secondaria, in contrasto con i principi elaborati anche dalla giurisprudenza della Corte EDU.
La Redazione





