Corte costituzionale, sent. 18 maggio 2026 (dep. 25 settembre 2026), n. 154 – Pres. Amoroso, Red. Buscema
Segnaliamo ai lettori che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. dall’ambito applicativo dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. La Consulta ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di impedire che, in assenza della remissione della querela, la condotta riparatoria dell’autore possa determinare l’estinzione del reato, in considerazione della gravità della fattispecie e delle conseguenze che le condotte persecutorie sono idonee a produrre sulla vittima. Tale disciplina risulta, inoltre, coerente con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati ad adottare misure volte a contrastare i comportamenti intenzionalmente e ripetutamente minacciosi idonei a ingenerare nella vittima timore per la propria incolumità.

La Redazione

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