Corte costituzionale, 25 novembre 2025 (ud. 20 ottobre 2025), n. 170 – Presidente Amoroso, Relatore Marini
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui impedisce al medico imputato di ottenere, nel processo penale, la citazione come responsabile civile dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria, nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco).
La questione di legittimità è stata promossa dal Tribunale di Verona, sezione penale, nell’ambito di un procedimento per omicidio colposo nei confronti di un dirigente medico che aveva richiesto la chiamata in causa della compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso la quale prestava servizio.
Il giudice rimettente ha ritenuto che la disposizione censurata violasse l’art. 3 Cost., poiché nel processo penale l’imputato, destinatario di una domanda risarcitoria, non può ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile; al contrario, nel giudizio civile il convenuto può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore attraverso la stessa azione.
La Corte ha ritenuto la questione fondata, richiamando i propri precedenti (sentt. n. 112/1998 e n. 159/2022), dai quali emerge già il riconoscimento del diritto dell’imputato di citare l’assicuratore nei casi di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dall’attività venatoria.
Il Giudice delle leggi ha evidenziato che, anche in ambito sanitario, l’assicurazione obbligatoria introdotta dalla legge n. 24/2017 svolge una funzione di garanzia plurima: tutela gli interessi del paziente, assicurando un ristoro diretto entro il limite del massimale, e protegge i medici assicurati, che hanno diritto a essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, inoltre, di un meccanismo utile a contrastare la pratica della medicina difensiva.
Escludere nel processo penale la possibilità per il medico imputato di citare l’assicuratore – ha concluso la Corte – comporta un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudizio civile, in contrasto con l’art. 3 Cost.
Per esigenze di coerenza sistematica, la sentenza ha esteso l’incostituzionalità anche all’art. 10, comma 2, della stessa legge n. 24/2017, relativo ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale, riconoscendo che anche per tali professionisti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile assolve una funzione di garanzia analoga, tutelando paziente e sanitario assicurato.
Scarica la sentenza in formato PDF





