Il rapporto punitivo può essere ravvisato come una relazione tra soggetti di pretesa/obbligo. L’Autore non vi ravvisa gli elementi della relazione potestà/soggezione, perché il reo soccombe alla sanzione penale solo a seguito della sentenza del Giudice. L’atto emanato iussu iuducis non può essere considerato espressione di potestà, perché l’organo giudicante è super partes e non impone la sua volontà, ma interpreta la voluntas legis, che vincola tutti in condizioni di parità e imparzialmente. L’Autore evidenzia che bisogna operare due distinzioni: una tra sovranità e potestà; una tra il momento deliberativo e quello esecutivo della sanzione penale, il primo di pertinenza del Giudice non implica l’esercizio di una potestà, il secondo lo implica. Tuttavia l’esecuzione potestativa del giudicato non riguarda solo l’ambito penalistico; anche la fase esecutiva della sanzione civile comporta l’esercizio di una potestà e, malgrado ciò, si qualifica diritto e non potestà la pretesa giuridica del soggetto, riconosciuta in sentenza. I termini della questione, secondo l’Autore, non mutano nel rapporto punitivo.

The punitive relationship can be seen as a relationship between subjects of claim/obligation. The author does not see in it the elements of the relationship between authority and subjection, because the offender succumbs to the penal sanction only following the judge’s sentence. The act issued jussu juducis cannot be considered an expression of power, because the judging body is super partes and does not impose its will, but interprets the voluntas legis, which binds everyone on equal terms and impartially. The author points out that two distinctions must be made: one between sovereignty and power; one between the deliberative moment and the executive moment of the penal sanction, the first pertaining to the Judge does not imply the exercise of a power, the second implies it. However, the potestative execution of the res judicata does not only concern the penal sphere; even the executive phase of the civil sanction involves the exercise of a power and, despite this, the juridical claim of the subject, recognized in the sentence, is qualified as a right and not a power. The terms of the question, according to the author, do not change in the punitive relationship.

Alì Abukar Hayo
Ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Roma “Unicusano”

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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