Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, sentenza n. 5 Presidente Amoroso, Relatore Viganò

Segnaliamo ai lettori che, con la sentenza n. 5 del 22 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui esclude in modo automatico l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.
La questione, sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., è stata ritenuta fondata, poiché il divieto assoluto di riconoscere la particolare tenuità del fatto per tale fattispecie colposa è risultato irragionevole e sproporzionato rispetto al trattamento riservato ad altri reati colposi di pari o maggiore gravità.
La Corte ha così affermato che, anche in materia di incendio boschivo colposo, il giudice deve poter valutare in concreto l’offensività della condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in coerenza con i principi di ragionevolezza e di funzione rieducativa della pena.

La Redazione

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