Cass., Sez. un., sent. 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), n. 2648, Pres. Cassano, est. Casa
Segnaliamo ai lettori che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), n. 2648, hanno chiarito la nozione di “prova nuova” rilevante ai fini della revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. n. 1423/1956, applicabile ratione temporis.
La Corte ha escluso che possano considerarsi «prove nuove» gli elementi già esistenti al momento della definizione del procedimento di prevenzione che, pur astrattamente deducibili, non siano stati in concreto dedotti e valutati, salvo il ricorrere di cause di forza maggiore. Tale nozione non può, pertanto, essere estesa in via analogica a quella elaborata in materia di revisione del giudicato penale ex art. 630 c.p.p.
Muovendo dalla natura non penale e meramente ripristinatoria della confisca di prevenzione e dalla diversa intensità dell’esigenza di stabilità del giudicato rispetto a quello penale, le Sezioni Unite hanno ribadito che l’ampiezza del rimedio revisorio, giustificata nel processo penale dalla tutela della libertà personale, non trova fondamento quando è in gioco una misura patrimoniale.
Ne consegue che la revoca della confisca di prevenzione non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti non dedotti nel procedimento, in assenza di impedimenti non imputabili all’interessato.
La Redazione





