La riforma digitale della disciplina degli atti processuali non è stata assiologicamente orientata; il legislatore ha piuttosto perseguito il mero obiettivo di ridurre la durata media dei processi, lasciando che le fonti regolamentari possano instituire anche nuove ipotesi di invalidità non previste dalla legge, fondate su mere difformità di natura esclusivamente tecnica, quali quelle attinenti ai formalismi tecnologici. Come ampiamente prevedibile, alcune di queste situazioni sono state sottoposte all’esame sia delle Sezioni Unite, sia della Corte costituzionale. Il timore è che esse costituiscano soltanto le prime di una lunga serie di problematiche in netta tensione con i valori costituzionalmente protetti in gioco.
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The digital reform of procedural rules was not axiologically oriented; rather, the legislator pursued the mere objective of reducing the average duration of trials, allowing regulatory sources to establish new grounds for invalidity not provided for by law, based on mere technical discrepancies, such as those relating to technological formalities. As was widely predictable, some of these situations have been submitted for review by both the Supreme Court and the Constitutional Court. The concern is that these are only the first in a long series of issues that are in clear tension with the constitutionally protected values at stake.
Ludovica Tavassi
Professoressa associata di diritto processuale penale nell’Università degli studi di Milano-Bicocca
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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.





