Cass., Sez. un., 15 gennaio 2026 (dep. 30 luglio 2026), n. 28898, Pres. Mogini, est. Aceto
Segnaliamo il deposito della sentenza con cui le Sezioni Unite hanno chiarito quando il giudice deve procedere all’interrogatorio preventivo prima di applicare una misura cautelare personale e quali effetti produce l’omissione nei procedimenti con più indagati.
Con riferimento al primo questito, hanno emanato il seguente principio di diritto: “Il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo“.
Con riferimento al secondo quesito, è stato chiarito che: “l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma l, lett. c), cod. proc, peno che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia“.
La Redazione





