Corte costituzionale, 27 novembre 2025 (ud. 20 ottobre 2025), n. 172 – Presidente Amoroso, Relatore Petitti

Con la sentenza n. 172, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis, terzo comma, c.p., nella parte in cui esclude l’applicabilità della particolare tenuità del fatto ai reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., qualora commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria durante l’esercizio delle loro funzioni.

La pronuncia trae origine da una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze. La Corte ha preliminarmente ricordato che, in base all’art. 131-bis c.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”), la causa di non punibilità della particolare tenuità può operare – salvo specifiche esclusioni – per i reati puniti con pena detentiva minima non superiore a due anni. Tra le ipotesi escluse rientrano proprio i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), quando la condotta è rivolta verso ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni: per tali fattispecie l’offesa non può essere qualificata come tenue, nonostante la cornice edittale preveda un minimo di pena inferiore a due anni.

Secondo la Corte, l’esclusione assoluta dell’esimente risulta manifestamente irragionevole, soprattutto se confrontata con il regime applicabile all’art. 338 c.p. (violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario), che, pur essendo punito con reclusione da uno a sette anni, ammette dopo la riforma Cartabia la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto.

Tale asimmetria, secondo la Corte, produce effetti pregiudizievoli per l’imputato e compromette la funzione rieducativa della pena, che richiede un sistema sanzionatorio coerente, comprensivo anche delle cause di esclusione della punibilità.

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
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