Corte costituzionale, sent. n. 3 del 20 gennaio 2026 Presidente: AMOROSO – Redattore: BUSCEMA

Segnaliamo ai lettori che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 628 c.5 c.p. nella parte in cui esclude la possibilità di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante della lieve entità del fatto rispetto all’aggravante della rapina commessa all’interno di un mezzo di trasporto pubblico.
La Corte ha ritenuto compatibile con i principi costituzionali la c.d. “blindatura” dell’aggravante, osservando che il legislatore può legittimamente derogare al meccanismo ordinario di bilanciamento delle circostanze quando ricorrano esigenze di rafforzata tutela di beni costituzionalmente rilevanti. In particolare, la rapina su mezzo pubblico incide non solo sul patrimonio, ma anche sulla libertà personale, sull’integrità fisica e sul senso di sicurezza collettiva, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.

La Redazione

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