Cassazione penale, Sezione. V, sent. 10 settembre 2025, n. 30516 (ud. 12 giugno 2025)
La quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 30516/2025, ha affermato che i principi espressi dalle Sezioni Unite Savarese in tema di accesso abuso ad un sistema informatico ex art. 615 ter c.p. non costituiscono un overruling in malam partem.
Il tema era già stato oggetto di due fondamentali interventi delle Sezioni Unite.
Con la pronuncia Casani (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012), la Corte aveva chiarito che integra il reato sia la condotta di chi accede senza titolo in un sistema informatico protetto, sia di chi, pur legittimato, ne violi i limiti oggettivi posti dal titolare, a prescindere dagli scopi personali perseguiti.
La successiva sentenza Savarese (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017) ha precisato che l’abuso si configura anche quando l’accesso, formalmente conforme alle regole, sia effettuato per finalità “ontologicamente estranee” a quelle che giustificano l’attribuzione delle credenziali. In tal caso, lo sviamento della funzione segna il discrimine tra uso legittimo e condotta illecita.
La Cassazione, nella sentenza de quo, sottolinea la complementarità, e non la contraddizione, tra le due decisioni: la prima, infatti, ha escluso la rilevanza del mero movente soggettivo; la seconda, invece, ha posto l’accento sull’assenza di giustificazione funzionale come indice di abusività. Ne deriva che l’essenza del reato risiede nell’illiceità dell’agire, anche quando l’autore disponga di credenziali formalmente valide per scopi non autorizzati.
La Corte conclude affermando che le Sezioni Unite Savarese non configurano un mutamento giurisprudenziale innovativo, bensì meramente evolutivo. Di conseguenza, si applicano retroattivamente i principi espressi dalla sentenza Saverese anche ai fatti commessi tra il 2011 – anno dell S.U. Casani – e il 2017 – S.U. Savarese-.
La Redazione





