Corte costituzionale, 17 aprile 2026, n. 54, Presidente Amoroso, Red. Luciani
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 102 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 660, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevedono, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria principale, la sua conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.
La Corte ha ritenuto non irragionevole, in sé, la scelta legislativa di prevedere la semilibertà quale misura conseguente all’insolvenza, escludendo, quindi, una violazione dei principi di proporzionalità. Ha, tuttavia, ravvisato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle pene pecuniarie sostitutive, per le quali è, invece, prevista l’alternativa tra semilibertà e detenzione domiciliare.
Alla luce della sostanziale omogeneità delle due categorie di pene pecuniarie e della comune finalità di assicurare l’effettività della sanzione, la Corte ha, dunque, ritenuto costituzionalmente necessario estendere anche alle pene pecuniarie principali la possibilità di conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva.
La Redazione





