Corte di cassazione, Sez. VI penale, 9 aprile 2026 (ud. 10 marzo 2026), n. 13093, Presidente Aprile, Relatore Di Geronimo

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il delitto di depistaggio, nella forma «dichiarativa», richiede la dimostrazione della concreta idoneità della condotta a incidere sull’attività investigativa o giudiziaria in corso. La Corte ha chiarito che, trattandosi di reato di pericolo concreto, non è sufficiente la mera falsità delle dichiarazioni, ma è necessario accertare che esse abbiano avuto un’effettiva capacità inquinante rispetto a specifiche esigenze investigative.

La Redazione

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