Cass. pen., Sez. II, 13 ottobre 2025, n. 33657 – Pres.: Pellegrino – Rel.: Borsellino
Si segnala ai lettori che la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, con la sentenza succitata, ha ribadito che, ai fini della legittimità del sequestro di un telefono cellulare, grava sul Pubblico Ministero l’onere di motivare nel decreto il rapporto di pertinenzialità tra il dispositivo e il reato ipotizzato, specificando le informazioni oggetto di ricerca, le chiavi di ricerca e la perimetrazione temporale dei dati da acquisire.
La decisione si inserisce nel solco del consolidato orientamento garantista della giurisprudenza di legittimità (si veda, sul punto, Cass. Sez. Un., 20 luglio 2017, n. 40963; Cass. Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 17878; Cass. Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1286/2025) che, nel vietare sequestri di natura meramente esplorativa, tutela il diritto alla riservatezza, al segreto e alla disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo” di ciascun cittadino, come riconosciuti dall’art. 2 Cost., art. 8, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’ art. 8 CEDU.
La Redazione





