Corte costituzionale, 5 maggio 2026, sentenza n. 68, Presidente Amoroso, Relatore Patroni Griffi

Segnaliamo ai lettori che la Corte costituzionale, con sentenza n. 68/2026 del 05 maggio 2026 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
In un passaggio chiave della sentenza, la Corte ha affermato che il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena ai fini della richiesta di accesso ai benefici penitenziari per il suddetto delitto risultava, anzitutto, intrinsecamente irragionevole. Infatti, a fronte della significativa eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie degli atti sessuali con minorenne — eterogeneità che il legislatore stesso ha inteso valorizzare mediante la previsione dell’attenuante della minore gravità — non può presumersi che la pericolosità del condannato sia tale da rendere necessarie sia l’immediata esecuzione della pena detentiva in carcere, sia l’impossibilità di accedere a misure alternative prima del decorso di un anno.
Così strutturata, la disciplina censurata determinava altresì una disparità di trattamento rispetto al condannato per il reato di violenza sessuale al quale sia stata riconosciuta l’analoga attenuante ad effetto speciale della minore gravità. Per quest’ultimo, infatti, il medesimo art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario consente la sospensione dell’esecuzione della pena in vista della presentazione dell’istanza di accesso ai benefici penitenziari e della correlata valutazione del tribunale di sorveglianza. Tale diversità di trattamento è stata ritenuta priva di giustificazione, considerato che le due fattispecie tutelano beni giuridici analoghi e condividono la medesima cornice edittale.

La Redazione

Scarica la sentenza in formato PDF
Scarica il comunicato stampa in formato PDF

Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

Direttore scientifico e Editore: prof. Ali Abukar Hayo

Direttore responsabile: dott. Antonio Ricca

Indirizzo e-mail: redazione@nullumcrimen.it

Sede: Corso Trieste, 106 - 00198 Roma (RM)

Iscrizione nel pubblico registro della stampa n. 148/2022 del 15.12.2022 - Tribunale di Roma

Privacy Policy
Cookie Policy
Termini e Condizioni