Il lavoro indaga la problematica riconducibilità del dato informatico e dei bitcoin al concetto di “cosa mobile” rilevante ai fini dell’applicazione del reato di cui all’art. 646 c.p. alla luce della recente giurisprudenza. Tradizionalmente il dato informatico e i bitcoin sembrano non possedere i caratteri di fisicità e materialità che lo rendano compatibile con la condotta di appropriazione. Per contro la recente giurisprudenza, con interpretazioni svincolate dalla dimensione testuale della lettera della legge e sostanzialmente analogiche, ritiene sussistente il carattere fisico degli stessi, affermando, di conseguenza, che essi possono formare oggetto delle condotte di appropriazione indebita.
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The work investigates the problematic linkage of computer data and bitcoin to the concept of “movable thing” relevant for the purposes of applying the crime referred to in art. 646 c.p. in light of recent jurisprudence. Traditionally, computer data and bitcoins do not seem to possess the characteristics of physicality and materiality that make them compatible with the conduct of appropriation. On the other hand, recent jurisprudence, with interpretations free from the textual dimension of the letter of the law and substantially analogous, deems the physical nature of the same to exist, affirming, consequently, that they can be the object of appropriation conduct.
Flora Trapani
Dottoressa di ricerca in “Imprese, Istituzioni e Comportamenti” nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti





