Cass. pen., sez. VI, ud. 14 novembre 2025 (dep. 7 gennaio 2026), n. 294 – Presidente De Amicis – Relatore Tondin
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione è tornata a delimitare in senso rigoroso l’ambito applicativo del delitto di maltrattamenti in famiglia, ribadendo il divieto di estendere la tutela penale oltre i confini dell’art. 572 c.p. mediante interpretazioni analogiche.
La Corte ha escluso che la sola genitorialità condivisa, in assenza di un rapporto di coniugio, di una convivenza effettiva o di contatti significativi tra autore e vittima, sia idonea a integrare il presupposto familiare richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In tale prospettiva, la comunanza di un figlio non può essere considerata, di per sé, espressione di una comunità affettiva e solidale tra i genitori. La sola filiazione, pertanto, non può essere utilizzata per estendere il concetto di famiglia oltre i limiti delineati dal legislatore.
In coerenza con tale impostazione, la Corte valorizza i parametri civilistici di cui all’art. 337-ter c.c., evidenziando come gli obblighi di cura, educazione e mantenimento gravino sui genitori nei confronti del figlio, senza determinare automaticamente un rapporto giuridico reciproco tra gli stessi, essendo il minore l’unico destinatario diretto di tali posizioni soggettive.
Ne consegue che le condotte vessatorie poste in essere al di fuori di un contesto familiare o convivente non rientrano nell’ambito dell’art. 572 c.p., dovendo piuttosto essere valutate, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 612-bis c.p., anche nella forma aggravata prevista dal secondo comma.
La Redazione





