Corte di cassazione, Sez. VI penale, 25 marzo 2026 (ud. 10 marzo 2026), n. 11236, Presidente Aprile, Relatore Di Giovine

Segnaliamo ai lettori, in tema di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che la cessazione della misura cautelare interdittiva non comporta automaticamente il venir meno dell’interesse dell’ente a impugnare il relativo provvedimento. La Corte ha affermato che i requisiti di concretezza e attualità dell’interesse all’impugnazione devono essere valutati in modo non formalistico, tenendo conto dei possibili pregiudizi derivanti dalla misura anche dopo la sua cessazione, quali danni reputazionali o perdita di opportunità economiche. In presenza di specifiche allegazioni dell’ente circa tali effetti pregiudizievoli, il giudice è tenuto a valutarne la rilevanza ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.

La Redazione

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