Corte costituzionale, 26 febbraio 2026, n. 21- Presidente Amoroso, Relatore Viganò
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata – ritenendola “non fondata” – sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bergamo, dell’art. 95 del codice penale, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso» nonché, in via subordinata, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».
Il giudice rimettente riteneva che questa lettura potesse confliggere con diversi principi costituzionali, poiché esclude dalla nozione di intossicazione cronica una serie di disturbi tipicamente connessi alla dipendenza, come il “craving” (ossia il desiderio intenso e irresistibile di procurarsi la sostanza) e la “sindrome da astinenza”. A suo avviso, tali condizioni potrebbero in concreto incidere in modo significativo sulla capacità di intendere e di volere.
La Corte ha tuttavia osservato che, anche quando i disturbi derivanti dall’uso prolungato di sostanze comportino una rilevante riduzione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, permane un rimprovero per non aver intrapreso, in un periodo antecedente ragionevolmente prossimo alla commissione del reato, un serio percorso di disintossicazione. In questa prospettiva, non risulta contrario al principio di colpevolezza prevedere l’applicazione della pena senza il riconoscimento di un’attenuante legata alla condizione di tossicodipendenza.
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