Corte costituzionale, sent. n. 2 del 16 gennaio 2026 – Presidente: AMOROSO – Redattore: PETITTI
Segnaliamo ai lettori che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2026, depositata il 16 Gennaio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, c.p.p., nella parte in cui consente al giudice penale dell’impugnazione, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, di decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili, senza rinvio al giudice civile.
In particolare, la Corte ha escluso la violazione del principio di presunzione di innocenza, chiarendo che, in tale ipotesi, il giudice non è chiamato a statuire sulla responsabilità penale, ma unicamente a valutare il pregiudizio risarcibile secondo i criteri della responsabilità civile, in una situazione distinta da quella dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio, prevista dal comma 1 bis dell’art. 578 c.p.p.
La Redazione





