Corte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 30 Presidente Amoroso, Relatore Pitruzzella
Segnaliamo ai lettori che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere concessa una sola volta, anche quando il precedente procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento. La Corte ha ritenuto che tale limite non contrasti con la presunzione di innocenza né con i principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore volta a circoscrivere l’ambito applicativo di un istituto di natura premiale e a salvaguardarne la funzione risocializzante.
La redazioneCorte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 30 Presidente Amoroso, Relatore Pitruzzella
Segnaliamo ai lettori che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere concessa una sola volta, anche quando il precedente procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento. La Corte ha ritenuto che tale limite non contrasti con la presunzione di innocenza né con i principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore volta a circoscrivere l’ambito applicativo di un istituto di natura premiale e a salvaguardarne la funzione risocializzante.
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