La sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 segna una svolta paradigmatica nella disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’esclusione automatica dei delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) dal raggio d’azione dell’art. 131-bis c.p., la Consulta ricompone una frattura sistematica generata dalle recenti riforme securitarie. Il presente contributo esamina l’iter argomentativo della pronuncia, soffermandosi sulla “discontinuità” rispetto al precedente del 2021 e analizzando la coerenza dell’ordinamento su quattro piani: assiologico, teleologico, sincronico e diacronico. Attraverso il prisma dei principi di proporzionalità e offensività, l’indagine evidenzia come la rimozione degli automatismi sanzionatori sia necessaria per restituire al giudice il compito di modulare la risposta punitiva sulla reale entità del disvalore concreto.
Parole chiave: Particolare tenuità del fatto; Corte costituzionale; Ragionevolezza; Proporzionalità; Reati contro la Pubblica Amministrazione; Riforma Cartabia.
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Judgment No. 172 of 2025 by the Italian Constitutional Court marks a paradigmatic shift in the legal framework of the defense of non-punishability due to the “particular insignificance of the offense.” By declaring the unconstitutionality of the automatic exclusion of crimes involving violence or resistance to public officials (Articles 336 and 337 of the Penal Code) from the scope of Article 131-bis, the Court heals a systematic rift caused by recent security-oriented reforms. This paper examines the legal reasoning of the judgment, focusing on its “discontinuity” with the 2021 precedent and analyzing the consistency of the legal system across four dimensions: axiological, teleological, synchronic, and diachronic. Through the lens of proportionality and the principle of offensiveness, the study highlights how removing sentencing automatisms is essential to allow judges to calibrate the punitive response to the actual degree of the offense’s concrete harm.

Aldo Andrea Presutto
Avvocato penalista del Foro di Napoli

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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.

Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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