Il progresso della società tecnologica non ha lasciato indenne la legislazione penale, costretta a correre ai ripari per evitare un’arretratezza sistemica che rischiava di segnare un punto di non ritorno in materia di intelligenza artificiale. Tuttavia, le modifiche apportate al codice penale con la Legge 132/2025 non appaiono risolutive delle numerose problematiche afferenti all’ambito di applicabilità della sanzione penale alle persone fisiche e giuridiche. Nondimeno, risposte solo parziali si ottengono dal regolamento UE 1689/2024 c.d. AI Act che ha delineato un modello sanzionatorio di tipo amministrativo, lasciando agli Stati membri ampia libertà con riguardo alla materia penale. Nel solco di una regolamentazione penalistica appena accennata si innestano una serie di riflessioni sui possibili modelli adottabili nel prossimo futuro, con la necessità di stabilire il perimetro d’azione della tutela penale senza che, per converso, siano impediti lo sviluppo e la commercializzazione dei sistemi di intelligenza artificiale. La delimitazione delle regole cautelari e dell’alveo del rischio consentito in questo specifico settore costituisce una delle sfide più complesse per il legislatore interno, chiamato ad una delicata operazione di bilanciamento tra progresso tecnologico e tutela dei beni giuridici primari.
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The progress of the technological society has not left criminal law unscathed; it has been forced to take remedial action to avoid a systemic lag that threatened to mark a point of no return in the field of artificialintelligence. However, the amendments made to the Criminal Code by Law 132/2025 do not appear to resolve the numerous issues relating to the scope of application of criminal sanctions to individuals and legal entities. Nevertheless, only partial answers are provided by EU Regulation 1689/2024 (the so-called AI Act), which has outlined an administrative sanctioning model, leaving Member States considerable discretion with regard to criminal matters. In the wake of the criminal regulation briefly mentioned above, a series of considerations arise regarding possible models that could be adopted in the near future, with the need to establish the scope of criminal protection without, conversely, impeding the development and commercialisation of artificial intelligence systems. Defining the scope of precautionary rules and the permissible level of risk in this specific business sector constitutes one of the most complex challenges for national legislators, who are called upon to delicately balance technological progress against the protection of fundamental legal rights.
Andrea Fortunato
Dottore di ricerca in diritto penale nell’ Università Magna Graecia di Catanzaro
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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.





